Accertamento e dichiarazione di eccezionale interesse culturale (art.13-15 )
L'avvio del procedimento può avvenire:
- per autonoma iniziativa della Soprintendenza;
- su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato;
- su segnalazione del privato proprietario, possessore o detentore del bene.
I criteri generali e le motivazioni che sostengono il procedimento per la dichiarazione dell’ “eccezionale interesse culturale” per le raccolte bibliografiche (ai sensi dell'art.10 comma 3 lett. c) e del "carattere di rarità e pregio” per manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, stampe, ecc. (ai sensi dell'art. 10 c. 4, lettera c, d, e ) devono essere esplicitamente espressi nelle relazioni tecnico-scientifiche, redatte dai funzionari incaricati, che accompagnano l'avvio del procedimento. La Soprintendenza, pertanto, attraverso la relazione tecnico scientifica, che diventa parte integrante del provvedimento, comunica al proprietario, possessore o detentore del bene, dell'avvio del procedimento, (il suddetto procedimento si concluderà entro 120 giorni dalla data di avvio del medesimo - D.P.C.M. n. 231 del 18/11/2010) il quale ha la possibilità, entro 30 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni. Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal Codice e successive modifiche. Trascorso il termine sopra indicato, viene emanato il provvedimento di dichiarazione di eccezionale interesse culturale del bene avverso il quale è ammesso il ricorso al Ministero per motivi di legittimità o di merito, nei termini di trenta giorni, ai sensi dell’art. 16 del Codice e successive modificazioni. Il provvedimento dichiarativo di eccezionale interesse culturale del bene è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica. Con l’emanazione di tale provvedimento i beni bibliografici sono a tutti gli effetti dei beni culturali, definitivamente sottoposti alla disciplina del Codice. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
La dichiarazione di eccezionale interesse culturale sottopone il proprietario, possessore o detentore del bene bibliografico, alle disposizioni del Codice per quanto riguarda gli interventi soggetti ad autorizzazione:
- spostamento, anche temporaneo, dei beni; smembramento di collezioni, serie e raccolte (art. 21 comma 1, lettere b) c) d);
- scarto e agli interventi conservativi volontari (art. 31);
- uscita temporanea dei beni per manifestazioni (art. 66).
Inoltre il proprietario è tenuto a comunicare alla Soprintendenza: lo spostamento della biblioteca, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore (art.21 comma 2) entro 30 giorni il trasferimento della proprietà o la detenzione della biblioteca (art. 59).
Ai sensi dell’art. 65 è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica della raccolta libraria o anche di parte di essa.
Ai sensi dell’art. 19 il Soprintendente può procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia della biblioteca.
La dichiarazione di eccezionale interesse culturale consente al proprietario, possessore o detentore del bene di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare degli artt. 31, 35, 36 e successive modificazioni.
La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore del bene a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (art.15).